L'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 riscrive la disciplina relativa al regime agevolativo degli impatriati, riservato ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR. Nella tabella che segue si riportano le modifiche intervenute:
Trasferimenti di residenza dal 30.4.2019 al 2023 | Trasferimenti di residenza dal 2024 | |
Residenza estera pregressa | 2 periodi di imposta | 3 periodi di imposta (6 o 7 periodi di imposta se la prestazione è in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo) |
Impegno a mantenere la residenza in Italia | 2 anni | 4 anni |
Redditi agevolati - Natura | Reddito di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa dell'imprenditore individuale | Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo "professionale" |
Redditi agevolati - Entità | Nessun limite | Limite annuo di 600.000 euro |
Misura dell'agevolazione | Reddito imponibile al 30% Reddito imponibile al 10% per i trasferimenti al sud Italia Reddito imponibile al 50% per gli sportivi | Reddito imponibile al 50% Reddito imponibile al 40% in presenza di un figlio minore |
Durata dell'agevolazione | 5 periodi di imposta (facoltà di proroga per ulteriori 5 periodi di imposta) | 5 periodi di imposta (5+3 periodi di imposta con iscrizione anagrafica nel 2024 ed acquisto di un immobile residenziale entro il 31.12.2023) |
Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia | Non necessaria la discontinuità con l'attività svolta ante trasferimento (con l'eccezione dell'ipotesi di distacco) | La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera pregressa |
Qualificazione o specializzazione | Nessuna | Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione |