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Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie ”a regime”

21 January 2025

La nuova norma introduce a regime la facoltà di rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni agli effetti delle plusvalenze rilevanti ai sensi ex art. 67, comma 1, lettere a) e b) DPR 917/1986 (per i terreni) e ai sensi ex art. 67, comma 1 lettere c) e c-bis) DPR 917/1986 (per le partecipazioni).

Soggetti interessati

  • Persone fisiche non in regime di impresa;

  • Società semplici e soggetti ad essi equiparati ai sensi art. 5 DPR 917/86;

  • Enti non commerciali se il reddito derivante dall’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa;

  • Soggetti non residenti.

Oggetto della rideterminazione del costo

  • Partecipazioni possedute a titolo di proprietà /usufrutto/nuda proprietà (quotate e non quotate), oltre ad azioni o diritti di acquisto (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni) che non costituiscono beni relativi all’impresa ex art.65 DPR 917/86;

  • Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà.

Posseduti alla data del 01.01 di ciascun anno.

Perizia di stima

La rivalutazione delle partecipazioni/terreni deve essere eseguita tramite redazione di perizia di stima asseverata entro il 30.11 del medesimo anno.

I soggetti abilitati alla redazione della perizia di stima sono:

  • per i terreni: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

  • per le partecipazioni: commercialisti, esperti contabili e revisori contabili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

Misura dell’imposta sostitutiva e scadenza versamento

Sulla base del valore determinato con la perizia di stima dovrà essere versata un’imposta sostitutiva del 18% che dovrà essere versata entro il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione, in unica soluzione, oppure in massimo 3 rate annuali di pari importo (con prima rata scadente sempre il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione).

L’operazione si considera perfezionata con il versamento entro i termini previsti dell’intero importo (ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata).

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