Ai sensi dell’art. 1, commi 31 a 36 Legge 207/2024, viene riproposta:
la possibilità di assegnazione o cessione agevolata entro il 30.09.2025, di beni immobili non strumentali per destinazione o di beni mobili non strumentali iscritti in pubblici registri, non utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale (alla data dell’assegnazione o della cessione) a patto che gli assegnatari o cessionari siano soci, iscritti nel libro soci (ove prescritto) alla data del 30.09.2024 oppure entro il 31.01.2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2024.
la possibilità di trasformazione agevolata di società commerciale, avente ad oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili dalla normativa in parola, in società semplice entro il 30.09.2025;
L’imposta sostitutiva sull’assegnazione/cessione/trasformazione è fissata nella misura del 8%, (aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell’assegnazione/cessione/trasformazione), calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (assegnazione agevolata) /il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione (trasformazione agevolata) /il corrispettivo (cessione agevolata) e il costo fiscalmente riconosciuto.
Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione agevolata, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, qualora il corrispettivo fosse inferiore al valore normale del bene ex art. 9 TUIR, o al valore catastale, ai fini della determinazione della plusvalenza viene considerato in luogo del corrispettivo uno dei 2 valori tra: valore normale o valore catastale.
Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci/trasformazione agevolata in società semplice, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva nella misura del 13%
Per le assegnazioni, cessioni o trasformazioni, l’imposta va versata per il 60% entro il 30.09.2025 e per il 40% entro il 01.12.2025.
Soggetti interessati: Società di persone commerciali e società di capitali (anche se in liquidazione). Solo in caso di trasformazione agevolata in società semplice: la società trasformanda deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (c.d. immobiliari di gestione)
Beni oggetto della norma agevolativa:
beni immobili (terreni e fabbricati) non strumentali per destinazione e non utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale (alla data dell’assegnazione o della cessione): “immobili patrimonio” art. 90 Tuir, “immobili merce”; immobili strumentali per natura (Cat. A/10, B, C, D ed E).
beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali.